Come si calcolano i termini processuali?
1. Fondamenti del Computo dei Termini
a) Il Principio del “Dies a quo non computatur”
Nel computo dei termini a giorni o ad ore il giorno in cui sorge il fatto (dies a quo) non viene conteggiato, mentre il giorno in cui l’atto deve essere compiuto (dies ad quem) viene incluso. Questa regola, prevista dall’art. 155 c.p.c. e ribadita nell’art. 2963 c.c., è essenziale per determinare con precisione la durata del termine.
b) Termini espressi in mesi o anni – Ex nominatione dierum
Quando il termine è indicato in mesi o anni, si osserva il calendario comune. In tal caso il computo si basa sul giorno numerico corrispondente della data di partenza; ad esempio, se un termine di 3 mesi decorre dal 31, e il mese finale non ha il 31, il termine si conclude l’ultimo giorno del mese stesso.
c) Termini Liberi
Per i termini “liberi” (dove né il dies a quo né il dies ad quem sono computati) il periodo a disposizione viene determinato escludendo entrambi i giorni estremi, un’eccezione utile in specifici ambiti processuali.
2. Regole Integrative e Proroghe
a) Proroga per Giorni Festivi e Sabato
- Se il termine calcolato cade in un giorno festivo, la legge prevede la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo.
- Analogamente, per gli atti processuali svolti fuori udienza, se il termine cade in sabato, questo viene prorogato al primo giorno lavorativo utile.
b) Modalità di Calcolo a Ritroso
Nei casi in cui il termine venga calcolato a ritroso (ad esempio, per la costituzione del convenuto), il computo parte dalla data fissata per l’atto finale. In questi casi, se il termine cade in un giorno festivo o in sabato, il termine si anticipa al giorno lavorativo precedente, evitando così la riduzione del tempo a disposizione della difesa.
c) Sospensione Feriale dei Termini
Durante il periodo di sospensione feriale (generalmente dal 1° al 31 agosto) il decorso dei termini processuali è interrotto. Se il computo inizia o si estende in questo intervallo, si aggiunge il numero di giorni di sospensione al termine originario, a meno che il procedimento non rientri tra le eccezioni (cause alimentari, controversie in materia di lavoro e previdenziali, ecc.).
3. Applicazione Pratica
Esempio di Calcolo a Giorni
- Data di partenza: 10 marzo
- Termine: 20 giorni (ex numeratio dierum)
- Procedura:
- Non si conteggia il 10 marzo (dies a quo).
- Si aggiungono 20 giorni consecutivi.
- Se il 20° giorno cade in un giorno festivo o in sabato, si proroga al primo giorno lavorativo successivo (o, in caso di calcolo a ritroso, si anticipa al giorno utile precedente).
Esempio di Calcolo a Mesi/Anni
- Data di partenza: 31 gennaio
- Termine: 3 mesi (ex nominatione dierum)
- Procedura:
- Si mantiene il medesimo giorno numerico del mese di partenza.
- Se il mese finale (ad esempio, febbraio) non contiene il 31, il termine si conclude l’ultimo giorno del mese.
4. Considerazioni Normative e Riforme
Negli ultimi anni le riforme, come quella nota come “riforma Cartabia” (DLGS 10/10/2022 n. 149), hanno aggiornato e modificato alcuni termini processuali, introducendo nuove modalità di calcolo e adeguando i criteri in base alle esigenze dell’ordinamento moderno. È fondamentale, pertanto, utilizzare sempre strumenti aggiornati e verificare le norme di riferimento per ogni specifico procedimento.
5. Conclusioni
Un corretto calcolo dei termini processuali richiede:
- L’applicazione scrupolosa del principio “dies a quo non computatur”.
- La scelta della modalità di calcolo in base alla tipologia del termine (giorni, mesi, anni o termini liberi).
- L’attenzione alle proroghe automatiche in caso di giorni festivi, sabato o sospensione feriale.
Adottando questi accorgimenti, avvocati e operatori del diritto possono evitare errori che potrebbero condurre a decadenze processuali o alla nullità degli atti, garantendo così la corretta tutela dei diritti delle parti.