Calcolo termini processuali

Come si calcolano i termini processuali?

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1. Fondamenti del Computo dei Termini

a) Il Principio del “Dies a quo non computatur”
Nel computo dei termini a giorni o ad ore il giorno in cui sorge il fatto (dies a quo) non viene conteggiato, mentre il giorno in cui l’atto deve essere compiuto (dies ad quem) viene incluso. Questa regola, prevista dall’art. 155 c.p.c. e ribadita nell’art. 2963 c.c., è essenziale per determinare con precisione la durata del termine.

b) Termini espressi in mesi o anni – Ex nominatione dierum
Quando il termine è indicato in mesi o anni, si osserva il calendario comune. In tal caso il computo si basa sul giorno numerico corrispondente della data di partenza; ad esempio, se un termine di 3 mesi decorre dal 31, e il mese finale non ha il 31, il termine si conclude l’ultimo giorno del mese stesso.

c) Termini Liberi
Per i termini “liberi” (dove né il dies a quo né il dies ad quem sono computati) il periodo a disposizione viene determinato escludendo entrambi i giorni estremi, un’eccezione utile in specifici ambiti processuali.


2. Regole Integrative e Proroghe

a) Proroga per Giorni Festivi e Sabato

  • Se il termine calcolato cade in un giorno festivo, la legge prevede la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo.
  • Analogamente, per gli atti processuali svolti fuori udienza, se il termine cade in sabato, questo viene prorogato al primo giorno lavorativo utile.

b) Modalità di Calcolo a Ritroso
Nei casi in cui il termine venga calcolato a ritroso (ad esempio, per la costituzione del convenuto), il computo parte dalla data fissata per l’atto finale. In questi casi, se il termine cade in un giorno festivo o in sabato, il termine si anticipa al giorno lavorativo precedente, evitando così la riduzione del tempo a disposizione della difesa.

c) Sospensione Feriale dei Termini
Durante il periodo di sospensione feriale (generalmente dal 1° al 31 agosto) il decorso dei termini processuali è interrotto. Se il computo inizia o si estende in questo intervallo, si aggiunge il numero di giorni di sospensione al termine originario, a meno che il procedimento non rientri tra le eccezioni (cause alimentari, controversie in materia di lavoro e previdenziali, ecc.).


3. Applicazione Pratica

Esempio di Calcolo a Giorni

  • Data di partenza: 10 marzo
  • Termine: 20 giorni (ex numeratio dierum)
  • Procedura:
    1. Non si conteggia il 10 marzo (dies a quo).
    2. Si aggiungono 20 giorni consecutivi.
    3. Se il 20° giorno cade in un giorno festivo o in sabato, si proroga al primo giorno lavorativo successivo (o, in caso di calcolo a ritroso, si anticipa al giorno utile precedente).

Esempio di Calcolo a Mesi/Anni

  • Data di partenza: 31 gennaio
  • Termine: 3 mesi (ex nominatione dierum)
  • Procedura:
    1. Si mantiene il medesimo giorno numerico del mese di partenza.
    2. Se il mese finale (ad esempio, febbraio) non contiene il 31, il termine si conclude l’ultimo giorno del mese.

4. Considerazioni Normative e Riforme

Negli ultimi anni le riforme, come quella nota come “riforma Cartabia” (DLGS 10/10/2022 n. 149), hanno aggiornato e modificato alcuni termini processuali, introducendo nuove modalità di calcolo e adeguando i criteri in base alle esigenze dell’ordinamento moderno. È fondamentale, pertanto, utilizzare sempre strumenti aggiornati e verificare le norme di riferimento per ogni specifico procedimento.


5. Conclusioni

Un corretto calcolo dei termini processuali richiede:

  • L’applicazione scrupolosa del principio “dies a quo non computatur”.
  • La scelta della modalità di calcolo in base alla tipologia del termine (giorni, mesi, anni o termini liberi).
  • L’attenzione alle proroghe automatiche in caso di giorni festivi, sabato o sospensione feriale.

Adottando questi accorgimenti, avvocati e operatori del diritto possono evitare errori che potrebbero condurre a decadenze processuali o alla nullità degli atti, garantendo così la corretta tutela dei diritti delle parti.